Con la legge
n. 3/2018 (ex Decreto Lorenzin) i collegi Professionali dei TSRM sono divenuti ordini
dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (OTSRMePSTRP). La
Federazione Nazionale di rimando è diventata Federazione Nazionale degli ordini
dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNOTSRMePSTRP).
Con l’entrata in vigore della legge sopracitata ci troviamo di fronte ad
uno scenario legislativo-professionale rinnovato, carente ancora di 2 decreti
attuativi.
L’attuale consiglio direttivo, il cui mandato elettorale scade proprio
questo mese, si trova quindi a cimentarsi con nuove procedure di voto.
Come altri POST presenti in rete, per semplicità viene strutturato come una
serie di FAQ.
Quando si vota?
La votazione degli organi gestionali dell’ordine saranno ogni quattro anni,
non più tre.
Come avvengono le elezioni?
La votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo nonché del Collegio dei
revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due
quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli
iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque
sia il numero dei votanti.
Ciascun ordine può stabilire con propria delibera l’eventuale svolgimento
delle operazioni di voto in modalità telematica, individuandone le procedure
operative, che saranno poste a validazione da parte della Federazione
Nazionale. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque
giorni consecutivi, di cui uno festivo e si svolgono anche in più sedi, con
forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del
numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche
geografiche. Qualora l’ordine abbia un numero di iscritti superiore a
cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.
I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni
da ciascun ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della
Salute.
Convocazione
L’avviso di convocazione potrà essere inviato tramite posta elettronica
certificata o tramite posta prioritaria, almeno 20 giorni prima del termine
fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto all’albo;
La convocazione dovrà indicare i membri del Consiglio Direttivo, della
Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti;
Saranno inoltre indicati i giorni delle votazioni, nonché per ciascun
giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.
Chi potrà
essere eletto?
Saranno eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri del
Collegio dei Revisori uscenti, che potranno presentarsi singolarmente o
nell’ambito di una lista.
Stante la situazione attuale vige il
comma 14: Fino alla piena
funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione sono garantite le attuali rappresentatività
e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai
neocostituiti Ordini….
Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di
componente del Consiglio direttivo dell’ordine, della Commissione di albo e del
Collegio dei Revisori dovono essere:
- sottoscritte da un numero di firme
almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere; - denominate;
- le firme saranno autenticate dal
presidente o da un suo delegato.
Le singole liste e/o le liste unitarie devono essere presentati entro 10
giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta
elettronica certificata o a mano presso la sede dell’ordine. (Ogni Mercoledì
dalle 16:00 alle 18:00).Lo stesso ordine avrà cura di comunicare ai propri
iscritti le candidature attraverso il proprio sito internet istituzionale.
In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o seconda
convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate resteranno
valide.
Quanti candidati possono essere eletti al consiglio direttivo e nel
collegio dei revisori dei conti?
Consiglio direttivo:
- 7 membri se non superano i cinquecento;
- 9 membri se superano i cinquecento, ma
non i mille e cinquecento; - 15 membri se superano i mille e
cinquecento.
Collegio dei Revisori dei Conti:
è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da
tre membri di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
Come sono composti i seggi?
Il seggio elettorale sarà composto da:
Tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea
(diversi dal Presidente uscente), due dei quali con funzioni di scrutatori ed
uno con funzione di Presidente:
- Non appartenenti al Consiglio Direttivo;
- Non appartenenti dal Collegio dei
Revisori dei Conti uscenti; - Non facenti parti delle liste dei
candidati;
Un professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, che
avrà il ruolo di segretario:
- Non appartenente al Consiglio Direttivo;
- Non appartenente alla Commissione di
albo uscente; - Non facente parte della lista dei
candidati.
Operazioni di
voto
Fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche (a
discrezione di ogni ordine professionale), la votazione si effettuerà a mezzo
di schede bianche relative ai componenti del Consiglio Direttivo e, se
presenti, della Commissione d’albo; schede gialle per i componenti del Collegio
dei revisori, con timbro dell’ordine, sulle quali l’elettore riporta il nome o
i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza
relativa dei voti e a scrutinio segreto.
Il voto potrà essere espresso per l’intera lista, riportando il nome della
stessa, ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista, o ancora
riportando singoli nominativi di candidati singolarmente. Il presidente
chiuderà all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nella giornata, salvo
riaprirle il giorno successivo.
Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il
Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, redigendo
comunque, per ogni giornata di votazioni, apposito verbale. Ultimato lo
scrutinio, i risultati saranno immediatamente proclamati; tuttavia le schede
scrutinate saranno conservate per 180 giorni.
A parità di voti tra due o più candidati, sarà proclamato il più giovane,
in relazione alla data più recente di iscrizione all’albo; se persiste parità
si terrà conto della data più recente di abilitazione all’esercizio
professionale e, sussidiariamente, dell’età.
Quali sono le cariche e come verranno assegnate?
Sono organi degli ordini:
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
Per proporre una lista QUI il modello.
Per proporre una candidatura singola QUI il modello.